La Legge di Bilancio 2025, approvata lo scorso 28 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contiene, tra le varie misure, anche delle modifiche che riguardano la Naspi, indennità di disoccupazione riconosciuta ai soggetti che hanno perso il lavoro.
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Le novità sono state introdotte, a partire dal 1° gennaio 2025, come spiegato dal Governo, per cercare di contrastare il fenomeno dei “furbetti” così da ridurre al massimo le irregolarità legate al sussidio. Per illustrare tutti i nuovi requisiti necessari, è intervenuta una circolare pubblicata, nei giorni scorsi, dall’Inps sul proprio sito internet. Di seguito tutte le modifiche apportate
Lo scorso 15 gennaio, l’Inps ha pubblicato la circolare numero 3 che contiene tutte le novità, introdotte a partire dal 1° gennaio 2025, relative ai requisiti per richiedere l’accesso alla Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Stando a quanto descrive l’Istituto di previdenza sociale, la prima novità riguarda le dimissioni volontarie. I lavoratori che lasciano volontariamente un impiego, nei 12 mesi precedenti alla domanda, ed intraprendono una nuova attività lavorativa potranno richiedere l’indennità di disoccupazione, ma solo se hanno maturato 13 settimane di contribuzione dopo le dimissioni. Cambiano anche le norme relative alle assenze ingiustificate: in caso di licenziamento avvenuto dopo 15 giorni di assenze ingiustificate, il provvedimento verrà considerato come volontà dello stesso lavoratore che non potrà, dunque, richiedere l’indennità di disoccupazione. In sintesi, il licenziamento assentandosi dal lavoro senza una reale giustificazione non verrà considerato più come una perdita involontaria dell’impiego, tra i requisiti per accedere alla Naspi.
Infine, come si legge nella circolare dell’Inps, dal 1° gennaio, non hanno più diritto all’indennità di disoccupazione i lavoratori italiani rientrati dall’estero.
La Naspi, come accade con altre prestazioni assistenziali, può essere richiesta telematicamente attraverso il portale online Inps, accedendo con le credenziali Spid, Cie o Cns, in alternativa, è possibile recarsi presso un Caf o un patronato e presentare domanda, invio che deve avvenire entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo. L’Inps, una volta esaminata la domanda, provvederà all’erogazione che può avvenire mediante:
L’indennità sarà riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione maturante negli ultimi quattro anni di lavoro, ma per un massimo di 24 mesi. L’importo sarà, invece, pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni sino ad una cifra aggiornata annualmente dall’Inps (per lo scorso anno il massimo erogabile ammontava a 1.550,42 euro). La prestazione si ridurrà ogni mese del 3% a partire dal settimo mese di fruizione, mentre la riduzione verrà applicata a partire dall’ottavo se il beneficiario ha compiuto 55 anni.
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